D.U.V.R.I

Documento unico valutazione dei rischi interferenti

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Documento unico di valutazione dei rischi interferenti

(ai sensi dell'articolo 26, decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 S.M.I)

 

Al comma 3 (come modificato dal D. Lgs. 106/09): “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento

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Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza

Nell'ambito della sicurezza sul lavoro sono state emanate diverse norme che tendono a rendere gli ambienti di lavoro più sicuri per la salute e l'incolumità fisica dei lavoratori. Il decreto legislativo 81 del 2008, e in particolare l'articolo 26, ha introdotto anche una nuova tipologia di rischio.

Viene così imposto ai datori di lavoro di redigere un documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, in cui siano chiariti gli interventi da attuare per la prevenzione e la protezione dai danni per la salute dei lavoratori coinvolti.

È chiamata interferenza la circostanza in cui si può verificare un rischio per la salute quando il personale del committente si trova a operare assieme al personale dell'appaltatore o quando lavoratori di altre ditte operano nella stessa zona di produzione.

I rischi possono essere causati da attività lavorative sovrapposte, dall'utilizzo di impianti o macchinari immessi nell'area di lavoro o anche da quelli già esistenti, o da nuove mansioni.

In ogni area di produzione possono verificarsi diverse situazioni in cui, oltre ai rischi già individuati per quell'area, si aggiungono anche quelli derivanti da ditte esterne che si trovano a operare nell'area.

Per questo motivo il datore di lavoro deve provvedere alla valutazione dei rischi da interferenze, riportando nel documento unico da compilare l'elenco dei macchinari e degli strumenti esterni utilizzati, così come materiali e sostanze nuove il cui movimento o uso può causare rischi per la salute, e accertarsi che i lavoratori esterni posseggano l'idoneità per svolgere l'incarico assegnato.

Il committente dovrà anche informare sia le imprese che i lavoratori sui rischi a cui possono andare incontro operando in quell'area produttiva e sulle misure di emergenza da adottare in caso di pericolo o infortuni e incidenti.

Nel caso in cui le condizioni determinino la necessità di redigere il DUVRI, la struttura competente predispone il documento prevedendo seguenti fasi operative:

convocazione di una riunione tecnica con la partecipazione di tutti gli uffici/servizi, sia quelli aventi competenza sull’attività da appaltare e del S.P.P., nonché quelli coinvolti per interferenza con le attività stesse. I contenuti trattati in questa riunione serviranno a definir le misure tecniche, organizzative operative e procedurali atte ad eliminare e ridurre i rischi da interferenza nonché alla definizione di tutte le componenti necessarie alla redazione del documento quale parte integrante dell’appalto

stesura dell’elaborato tecnico D.U.V.R.I. sulla base di quanto emerso nella riunione di cui al punto precedente;

stima degli eventuali costi della sicurezza dovuti a interferenze – quantificazione e prezzi unitari.

Il DUVRI dovrà essere allegato ai documenti di appalto unitamente alle informazioni riguardanti i rischi presenti e le modalità di gestione dell’emergenze. Successivamente, dopo l’aggiudicazione della gara e comunque prima dell’avvio del contratto, congiuntamente con l’Aggiudicatario, si procederà all’aggiornamento ovvero al perfezionamento ed adeguamento in funzione dell’evoluzione del lavoro, dei servizi e delle forniture.

L’attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione non si esaurisce con la redazione del DUVRI ma dovrà altresì proseguire durante il corso dell’appalto (es. riunioni periodiche, incontri tecnici/operativi, sopralluoghi congiunti, etc..) che opportunamente possano trovare riscontro documentale.

Il DUVRI dovrà essere allegato ai documenti di gara unitamente alle informazioni riguardanti i rischi presenti e le modalità di gestione dell’emergenze. Successivamente, dopo l’aggiudicazione della gara e comunque prima dell’avvio del contratto, congiuntamente con l’Aggiudicatario, si procederà all’aggiornamento ovvero al perfezionamento ed adeguamento, nonché alla redazione di linee guida da trasmettere al/i somministrato/i; alla stessa stregua dell’affidamento di lavori, servizi e forniture, l’attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dovrà proseguire durante il corso dell’appalto che opportunamente possano trovare riscontro documentale.

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

(ai sensi dell’art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs 81/08)

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